FOAV - Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Veneto

ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle provincie di

Regolamento di attuazione

Art. 1 – Organi Istituzionali

La F.O.A.V., quale organo di coordinamento, di supporto all’attività dei singoli Ordini associati e di servizio agli iscritti esplica la propria attività nell’ambito di quanto definito dall’art. 2 dello Statuto, attraverso le deliberazioni assunte dai propri organi istituzionali: l’Assemblea ed il Consiglio di Federazione.

Art. 2 – Consiglio

Il Consiglio di Federazione è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dallo Statuto e comunque quando lo ritenga necessario, previo invio dell’O.d.G. con l’indicazione, distinta, degli argomenti da mettere in discussione e di quelli su cui è prevista una deliberazione. 
Normalmente, gli argomenti sui quali è richiesto una deliberazione sono preistruiti con l’invio di adeguata documentazione o col supporto di eventuali commissioni o gruppi di lavoro appositamente insediati. 
Alla convocozione è allegato il verbale della seduta precedente, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente. 
Il verbale è approvato prima della apertura della discussione sugli argomenti all’O.d.G. 
Il Consiglio di Federazione ha funzioni direttive; esso dà attuazione ai deliberata dell’Assemblea e opera nell’ambito delle competenze attribuite alla Federazione dallo Statuto. 
Il Consiglio di Federazione, sulla base dei rendiconti economici tenuti dal Tesoriere adotta il bilancio consuntivo e preventivo della Federazione con allegata relazione programmatica; entro il termine di 30 gg. dalla sua adozione, il Consiglio sottopone il tutto all’approvazione dell’Assemblea. 
Il Consiglio di Federazione convoca, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, le sessioni straordinarie dell’Assemblea, elencando gli argomenti da porre in discussione. 
Le sessioni ordinarie dell’Assemblea sono convocate dal Presidente.

Art. 3 – Commissioni, gruppi di lavoro, collaborazioni

  1. Per meglio adempiere alle proprie competenze Statutarie il Consiglio di Federazione insedia Commissioni tematiche permanenti o gruppi di lavoro a termine. 
    In sede di prima approvazione del Regolamento, vengono insediate le seguenti Commissioni permanenti: 
    a) Commissione Tariffa; 
    b) Commissione Informatica; 
    c) Commissione LL.PP. Etica e Mercato;
    d) Commissione Legislazione Tecnica;
    e) Commissione Iniziative Promozionali;
    f) Commissione Legislazione Urbanistica;
    g) Commissione Formazione, Competenze.
  2. Le Commissioni permanenti sono composte da un rappresentante per ogni Consiglio, da questo espressamente delegato, preferibilmente tra Consiglieri dell’Ordine; Ia responsabilità di ogni Commissione è assunta dal Presidente di un Ordine designato dal Consiglio di Federazione con un criterio di rotazione.
    Esse sono delegate ad assumere deliberazioni definitive per la Federazione e impegnative per tutti i Consigli, semprechè la loro approvazione sia avvenuta a maggioranza qualificata (cinque su sette) dei propri membri e semprechè un Consiglio provinciaIe per tramite del proprio Presidente, non ne abbia richiesto, nel termine di 20 giorni dalla data di notifica della deliberazione, la ridiscussione in Consiglio di Federazione; il termine si intende, comunque, interrotto nel periodo feriale estivo (dall’01/08 al 30/08) e nel periodo natalizio (dal 23/12 al 07/01).
    Ciò non si applica per i bandi di Concorso, gli avvisi di conferimento o le gare, i cui termini di scadenza rendano indilazionabile l’intervento della Federazione.
    Normalmente le Commissioni permanenti operano sulla base di direttive generali e di un programma approvato dal Consiglio di Federazione.
    I gruppi di lavoro a termine sono insediati con deliberazione del Consiglio di Federazione che ne fissa il tema, gli obiettivi ed il termine di consegna degli atti.
    Tali gruppi sono consultivi e vi sono nominati esperti e professionisti di chiara fama anche di altre discipline, ex consiglieri o iscritti agli Albi, su proposta dei singoli Presidenti, non necessariamente scelti tra gli iscritti al proprio Ordine.
  3. Il Consiglio di Federazione può determinare, per i membri delle Commissioni permanenti e per i gruppi di lavoro a termine, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute,
  4. ll Consiglio di Federazione può avvalersi, a supporto dei propri deliberata, della consulenza di esperti, espressamente designati su proposta del Presidente e/o di altri membri.
  5. Il Consiglio di Federazione può intervenire ad adiuvandum su procedure o ricorsi avviati da singoli Ordini provinciali su tematiche di interesse generale della professione e della disciplina architettonica e urbanistica.
  6. Il Consiglio di Federazione può avviare procedure di raccolta di firme tra gli iscritti agli Ordini deI Veneto a tutela degli interessi generali e del decoro della Professione e dell’architettura; può avviare procedure legislative o intervenire nelle sedi più idonee su disegni di legge regionali e statali di interesse della categoria, concertando la propria azione col C.N.A. e le altre Federazioni.
  7. Il Consiglio di Federazione può intervenire con proprie diffide avverso procedure, delibere, circolari di Enti territoriali o di diritto pubblico, ritenute lesive degli interessi generali della società o del decoro della professione.
    Nel caso di diffide di carattere generale rivolte agli iscritti, esse debbono essere assunte all’unanimità e ratificate entro 15 giorni dai Consigli provinciali competenti e comunicate, loro tramite, agli iscritti degli Ordini Federati.
  8. Il Consiglio di Federazione può formulare osservazioni su piani urbanistici e paesaggistici, su piani e programmi di settore di interesse regionale e se, richiesto dall’Ordine provinciale competente, anche su quelli provinciali.
  9. Nei rapporti con Enti Pubblici ed Economici, Associazioni, Parlamentari ed altri soggetti territoriali di livello provinciale, il Consiglio di Federazione avrà cura che la delegazione incaricata della consultazione comprenda un rappresentante dell’Ordine ove l’Ente, Associazione o soggetto hanno sede.
  10. Il Consiglio di Federazione promuove un coordinamento, anche operativo, tra le segreterie degli Ordini provinciali.
  11. Gli atti del Consiglio di Federazione, i verbali, le convocazioni, così come quelle delle Commissioni sono inviati agli Ordini e a tutti i Consiglieri provinciali.
    I Presidenti degli Ordini provinciali sono tenuti a mettere all’O.d.G. del proprio Consiglio gli atti, i deliberata, i verbali della FOAV e di dare una adeguata informazione ai propri iscritti.

Art. 4 – Assemblea

  1. L’Assemblea della Federazione è convocata dal Presidente protempore delle Federazione in via ordinaria almeno una volta all’anno, normalmente entro il primo trimestre dell’anno solare, con lettera inviata a tutti i membri dell’Assemblea aventi diiritto al voto, almeno 15 giorni prima della convocazione in sessione unica. 
    Oltre che l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, presentato dal Presidente della FOAV a nome del Consiglio con l’allegata relazione del Tesoriere, l’O.d.G. recherà normalmente anche la relazione programmatica.della attività prevista.
  2. l’Assemblea fisserà gli elementi generali e gli indirizzi prioritari dell’attività della Federazione.
  3. L’Assemblea approva il bilancio di Federazione con votazione a maggioranza semplice, espressa per alzata di mano, dei suoi membri di diritto.
  4. L’Assemblea può approvare a maggioranza qualificata dei suoi membri di diritto, mozioni e specifici ordini del giorno cui il Consiglio di Federazione è tenuto a dare attuazione; può altresì votare, a maggioranza semplice dei suoi membri di diritto, raccomandazioni, petizioni o comunicati stampa. 
    I membri elettivi esprimono un voto consultivo.
  5. L’Assemblea può approvare specifici documenti proposti alla deliberazione da parte del Consiglio di Federazione, purchè inseriti nell’O.d.G.
  6. Le sedute dell’Assemblea di Federazione sono normalmente registrate e deregistrate. Di una ampia sintesi dei lavori e dei deliberata finali, previa verifica del Consiglio di Federazione, viene dato adeguata pubblicizzazione.
  7. L’Assemblea può essere convocate in via straordinaria dal Presidente, nei casi previsti dallo Stotuto con le stesse modalità di quelle ordinarie, ed in ogni caso ogni qual volta lo deliberi il Consiglio di Federazione, secondo le modalità previste all’art. 4.2 dello Statuto.
  8. Tutti gli argomenti su cui l’Assemblea è chiamata ad esprimersi, debbono essere adeguatamente documentati e resi disponibili ai membri di diritto ed elettivi dell’Assemblea contestualmente alla convocazione.
  9. Il Consiglio di Federazione può invitare all’Assemblea, in qualità di uditori, i coordinatori delle Commissioni, personalità di rilievo della professione e della cultura, o che abbiano ricoperto cariche istituzionali negli Ordini, rappresentanti di altre categorie professionali, imprenditoriali, del mondo universitario, del mondo politico e delle Amministrazioni pubbliche.
  10. Le sedute dell’Assemblea si tengono a porte chiuse; nondimeno il Consiglio di Federazione può programmare una parte pubblica dell’Assemblea, per dare risalto pubblico alle decisioni della Federazione.

Art. 5 – Organizzazione

  1. La Federazione può disporre di una sede propria o di locali ottenuti in comodato presso la sede di uno o più Ordini.
  2. Può disporre di proprio personale, di strutture di servizio, di consulenze esterne e di collaborazioni saltuorie o continuative.
  3. la Federazione si avvale di un proprio notiziario periodico e/o di altre forme pubblicistiche per garantire una adeguata informazione agli architetti del Veneto e il proprio risalto nella società e nella organizzazione nazionale della categoria.

Art. 6 – Norme transitorie

  1. Viene costituito un Gruppo di lavoro per studiare l’organizzazione operativa della FOAV.
  2. Viene costituito un Gruppo di lavoro per definire un progetto editoriale per conseguire le finalità di cui all’art. 5.3.
  3. In via provvisoria la sede legale della FOAV è stabilita presso l’Ordine Architetti di Venezia.
  4. Le sedi amministrative ed operative sono tenute presso gli Ordini di Padova e Treviso.

(Approvato il 18.12.1997)